Art. 8

In vigore dal 15 lug 1991
Gli Stati membri possono concedere gli aiuti di cui all' agli imprenditori agricoli che, dopo la realizzazione di un piano di miglioramento, continuino a soddisfare le condizioni di cui all', paragrafo 1, purché ricorrano le condizioni di cui all'. Tuttavia il numero dei piani per beneficiario che possono essere accettati nell'arco di sei anni è limitato a due e il volume totale degli investimenti che si può prendere in considerazione per il rimborso degli aiuti di cui all' è limitato a 60 743 ecu per ULU e a 121 486 ecu per azienda durante detto periodo.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1991/2328 | Portale Normativo