Art. 12

In vigore dal 15 lug 1991
1. Sono vietati gli aiuti agli investimenti in aziende rispondenti alle condizioni di cui agli che superino gli importi di cui all', paragrafo 2, maggiorati eventualmente dell'importo dell'aiuto di cui all', ad eccezione degli aiuti: - per la costruzione di fabbricati aziendali, - per il trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità, - per le opere di miglioramento fondiario, - per gli investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente purché tali importi superiori siano concessi in conformità dell' e degli articoli 92, 93 e 94 del trattato. 2. Qualora gli Stati membri concedano aiuti per gli investimenti in aziende che non soddisfano le condizioni di cui all', il livello di tali aiuti deve restare inferiore di almeno un quarto a quello degli aiuti concessi a norma dell', ad eccezione degli aiuti per - la realizzazione di risparmi di energia, - il miglioramento fondiario, che possono raggiungere gli importi indicati all', paragrafo 2. Tali aiuti possono essere concessi per un volume di investimenti totali di 60 743 ecu/ULU e 121 486 ecu per azienda per un periodo di sei anni. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere un aiuto transitorio per gli investimenti in piccole aziende agricole che non soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 1. Questo aiuto transitorio può essere concesso solo fino a concorrenza di un importo di investimenti di 25 252 ecu e non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle previste all', salvo eventualmente una maggiorazione pari all'aiuto di cui all'. 4. Sono vietati gli aiuti per gli investimenti nelle aziende qualora gli investimenti stessi non soddisfino le condizioni di cui all' o qualora l' non autorizzi la concessione di tali aiuti. Tuttavia gli aiuti di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere concessi: - per investimenti nel settore della produzione dei palmipedi destinati alla produzione di «foie gras», - per gli acquisti di bestiame che possano essere incentivati in virtù dell', paragrafo 1, anche se non si tratta del primo acquisto. Inoltre per quanto riguarda le aziende di cui ai paragrafi 2 e 3 il numero di vacche da latte di cui all', paragrafo 3, è fissato a 40 per ULU e per azienda. 5. I divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo non si applicano: - alle misure di aiuto all'acquisto di terreni, - ai crediti di esercizio agevolati per un periodo non superiore alla durata di una campagna agricola, - alle misure di aiuto per l'acquisto di riproduttori maschi, - alle garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi, - alle misure di aiuto agli investimenti concernenti la protezione e il miglioramento dell'ambiente, purché non determinino un aumento della produzione, - alle misure per investimenti intesi al miglioramento delle condizioni d'igiene negli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando sono più rigide delle norme comunitarie, sempreché detti investimenti non causino un aumento della produzione, a condizione che essi siano conformi alle disposizioni degli articoli da 92 a 94 del trattato. TITOLO V Misure di accompagnamento a favore delle aziende agricole
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Art. 12 Regolamento (UE) 1991/2328 | Portale Normativo