Art. 13

In vigore dal 15 lug 1991
1. Gli Stati membri possono istituire un regime di incentivazione per la tenuta della contabilità nelle aziende agricole. Tale regime comprende la concessione, agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano domanda, di un aiuto ripartito almeno sui primi quattro anni della tenuta della contabilità di gestione nell'azienda, a condizione che la contabilità sia tenuta per un periodo di almeno quattro anni. Gli Stati membri definiscono l'importo di detto aiuto all'interno di una forcella da 700 a 1 050 ecu. 2. La contabilità di cui al paragrafo 1: a) comprende - la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura; - la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda; b) si conclude con la presentazione annuale: - di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, in particolare dei fattori di produzione impiegati, - di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costi e ricavi) redatti in modo dettagliato, - degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione dell'azienda nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per ULU ed il reddito dell'imprenditore, nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali. 3. Qualora l'azienda sia stata scelta da organismi designati dagli Stati membri per la raccolta dei dati contabili a scopo informativo e scientifico, segnatamente nel quadro della rete d'informazione contabile della Comunità, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al paragrafo 1 deve impegnarsi a mettere a disposizione degli organismi suddetti, in forma anonima, i dati contabili relativi alla propria azienda.
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Art. 13 Regolamento (UE) 1991/2328 | Portale Normativo