Art. 14
Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni riconosciute aventi come scopo:
In vigore dal 15 lug 1991
- l'assistenza interaziendale, anche per l'applicazione di nuove tecnologie e di prassi intese a tutelare e migliorare l'ambiente e a conservare lo spazio naturale,
- l'introduzione di sistemi agricoli alternativi,
- una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola,
- o un'attività aziendale in comune,
e costituite dal 1o aprile 1985, un aiuto per l'avviamento, destinato a contribuire alla copertura dei costi di gestione, al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro costituzione.
Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto in funzione del numero dei partecipanti e dell'attività esercitata in comune. L'importo massimo per associazione riconosciuta è di 15 044 ecu.
Gli Stati membri definiscono inoltre la forma giuridica di tali associazioni e le condizioni di collaborazione dei loro membri.
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