Art. 14 · Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni riconosciute aventi come scopo:

Art. 14

Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni riconosciute aventi come scopo:

In vigore dal 15 lug 1991
- l'assistenza interaziendale, anche per l'applicazione di nuove tecnologie e di prassi intese a tutelare e migliorare l'ambiente e a conservare lo spazio naturale, - l'introduzione di sistemi agricoli alternativi, - una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola, - o un'attività aziendale in comune, e costituite dal 1o aprile 1985, un aiuto per l'avviamento, destinato a contribuire alla copertura dei costi di gestione, al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro costituzione. Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto in funzione del numero dei partecipanti e dell'attività esercitata in comune. L'importo massimo per associazione riconosciuta è di 15 044 ecu. Gli Stati membri definiscono inoltre la forma giuridica di tali associazioni e le condizioni di collaborazione dei loro membri.
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