Art. 17

In vigore dal 15 lug 1991
1. Nelle regioni comprese nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, compilato conformemente alla direttiva 75/268/CEE, gli Stati membri possono concedere a favore delle attività agricole un'indennità compensativa annua, fissata in funzione degli svantaggi naturali permanenti descritti all' di tale direttiva, entro i limiti e secondo le modalità di cui agli del presente regolamento. 2. La concessione di un'indennità compensativa intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti, che ecceda i limiti o deroghi alle condizioni di cui agli , è vietata nelle zone comprese nell'elenco di cui al paragrafo 1.
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Art. 17 Regolamento (UE) 1991/2328 | Portale Normativo