Art. 22

In vigore dal 15 lug 1991
Il regime di aiuti di cui all' consiste in un premio annuo per ettaro concesso, nelle zone contemplate all', agli agricoltori che si impegnano per almeno cinque anni, nel quadro di un programma specifico per la zona presa in considerazione, a introdurre o mantenere prassi di produzione agricola rispondenti alle esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o della conservazione dello spazio naturale e del paesaggio.
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Art. 22 Regolamento (UE) 1991/2328 | Portale Normativo