Art. 20
In vigore dal 15 lug 1991
1. Nelle zone di cui all', paragrafo 1 gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti collettivi per la produzione, il magazzinaggio e la distribuzione di foraggi, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli sfruttati in comune e, nelle zone di montagna, per i punti d'acqua, le strade ad accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e i ricoveri per le mandrie.
Tuttavia, qualora in tali zone l'allevamento costituisca una attività marginale, gli aiuti previsti al primo comma sono estesi alle attività agricole diverse dall'allevamento.
2. I lavori di cui al paragrafo 1 possono comprendere, se ciò è giustificato dal punto di vista economico, misure idrauliche agricole di piccola entità compatibili con la protezione dell'ambiente, comprese piccole irrigazioni nonché la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.
3. L'importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, ammissibile al finanziamento da parte del Fondo, non può superare 100 293 ecu per l'investimento collettivo, 501,4 ecu per ettaro di pascolo o di alpeggio migliorato od attrezzato e 5 000 ecu per ettaro irrigato.
TITOLO VII Aiuti nelle zone sensibili sotto il profilo della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché della conservazione dello spazio naturale e del paesaggio
Storico versioni
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