Art. 27

In vigore dal 15 lug 1991
1. Gli Stati membri determinano le modalità dell'imboschimento delle superfici agricole, che possono in particolare comprendere le modalità relative alla localizzazione e al raggruppamento delle superfici idonee all'imboschimento. 2. La comunicazione delle disposizioni di applicazione del presente titolo ai sensi dell' comprende: - le disposizioni prese per determinare le condizioni di imboschimento; - le disposizioni prese ai fini della valutazione e del controllo delle ripercussioni sull'ambiente; - un'indicazione delle misure di accompagnamento prese o previste; - un'indicazione dei piani o programmi forestali cui gli imboschimenti devono sottostare. TITOLO IX Adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna
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Art. 27 Regolamento (UE) 1991/2328 | Portale Normativo