Art. 32
In vigore dal 15 lug 1991
1. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità soltanto se le relative disposizioni sono state oggetto di decisione favorevole ai sensi dell'.
2. L'intervento finanziario della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dagli aiuti la cui concessione sia stata decisa successivamente al 31 marzo 1985.
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