Art. 37

In vigore dal 15 lug 1991
1. Su richiesta motivata, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, secondo la procedura prevista all', a non applicare i regimi contemplati nei titoli I, II e III nelle regioni o zone in cui le condizioni naturali o il rischio di spopolamento sconsigliano una riduzione della produzione. Inoltre, per la Spagna, la Commissione può tener conto delle particolarità socio-economiche di determinate regioni o zone. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all', i criteri per la delimitazione delle regioni o zone di cui al primo comma. 2. Il Portogallo è autorizzato a non applicare i regimi di cui al paragrafo 1 sino al 31 dicembre 1994.
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Art. 37 Regolamento (UE) 1991/2328 | Portale Normativo