Art. 40
In vigore dal 15 lug 1991
1. I regolamenti (CEE) n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87 sono abrogati.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato II.
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