Art. 39
In vigore dal 15 lug 1991
Le misure di cui ai titoli II e VII sono applicabili fino al 30 giugno 1990.
Prima di tale data la Commissione presenta al Consiglio una relazione concernente la loro applicazione, inclusa l'evoluzione delle spese.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide prima di tale data sulla proroga delle misure suddette.
In mancanza di una decisione entro tale data il periodo di applicazione di queste misure è prorogato di due anni.
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