Art. 30
In vigore dal 15 lug 1991
Per le disposizioni comunicate ai sensi dell', paragrafo 1, secondo trattino e paragrafo 4, la Commissione decide entro i due mesi successivi alla comunicazione e secondo la procedura prevista all' del regolamento (CEE) n. 4253/88 se in relazione alla loro conformità con il presente regolamento e tenuto conto degli obiettivi di quest'ultimo nonché del nesso necessario tra le varie misure, ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2328:oj#art-30