Art. 30

In vigore dal 15 lug 1991
Per le disposizioni comunicate ai sensi dell', paragrafo 1, secondo trattino e paragrafo 4, la Commissione decide entro i due mesi successivi alla comunicazione e secondo la procedura prevista all' del regolamento (CEE) n. 4253/88 se in relazione alla loro conformità con il presente regolamento e tenuto conto degli obiettivi di quest'ultimo nonché del nesso necessario tra le varie misure, ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'.
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Art. 30 Regolamento (UE) 1991/2328 | Portale Normativo