Art. 31

In vigore dal 15 lug 1991
1. Sono imputabili al Fondo le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni di cui gli , da 6 a 11, da 13 a 21, 25, 26 e 28. Sono imputabili al FEAOG, sezione garanzia e sezione orientamento, le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni di cui all'. 2. Per le regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 di cui all' del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione determina i tassi di cofinanziamento comunitario per le varie misure conformemente ai criteri ed entro i limiti stabiliti dall' del regolamento (CEE) n. 2052/88, secondo la procedura prevista all' del regolamento (CEE) n. 4253/88. A richiesta dello Stato membro interessato, detti tassi si applicano alle spese da esso effettuate a decorrere dal 1o gennaio 1989. Per le regioni non contemplate dall'obiettivo n. 1 i tassi sono fissati dalla Commissione alle stesse condizioni; tuttavia la Commissione presenta prima del 31 dicembre 1992 una relazione al Consiglio corredata di proposte concernenti la fissazione di detti tassi per gli anni successivi.
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Art. 31 Regolamento (UE) 1991/2328 | Portale Normativo