Art. 2

In vigore dal 15 lug 1991
1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti inteso ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione. 2. Possono formare oggetto dell'aiuto per il ritiro tutti i seminativi, senza distinzione di coltura, purchè siano stati effettivamente coltivati durante un periodo di riferimento da determinarsi. Sono esclusi dal regime i terreni investiti a colture non soggette ad un'organizzazione comune di mercato. 3. I seminativi ritirati devono rappresentare almeno il 20 % dei seminativi, di cui al paragrafo 2, dell'azienda in questione. Essi devono restare incolti per almeno un quinquennio, con possibilità di rescissione dell'impegno dopo un triennio, devono cioè essere: - lasciati a riposo, con possibilità di rotazione, - rimboscati o - utilizzati a scopi non agricoli. Gli Stati membri adottano le misure opportune per il mantenimento delle terre in buone condizioni agronomiche. Tali misure possono comportare l'obbligo per l'imprenditore agricolo di aver cura dei terreni sottratti alla produzione in modo da proteggere l'ambiente e le risorse naturali. Gli Stati membri possono autorizzare, per la totalità o per una parte del loro territorio, l'impiego dei seminativi ritirati per i seguenti scopi: a) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo, b) produzione di lenticchie, ceci e vecce. L'autorizzazione di cui al terzo comma è limitata a tre anni a decorrere dal 30 aprile 1988. Prima della scadenza di questo termine, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale autorizzazione. 4. Gli Stati membri possono predisporre un regime di aiuto specifico a favore dell'impiego di seminativi per scopi non alimentari, consistenti nella fabbricazione, all'interno della Comunità, di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale. Sono ammissibili al regime di aiuto: - i beneficiari del regime di aiuto di cui al paragrafo 1, a condizione che i seminativi ritirati rappresentino almeno il 30 % dei seminativi dell'azienda in questione; - i seminativi dell'azienda per cui è stato assunto l'impegno del ritiro fino ad un massimale pari al 50 % della - superficie ritirata e a condizione che siano coltivati a cereali e che l'intera produzione di cereali sia destinata ad usi non alimentari. Per poter beneficiare dell'aiuto specifico, i produttori devono presentare un contratto stipulato con un'impresa di trasformazione il quale garantisca l'uso per scopi non alimentari dei prodotti in questione nella Comunità. Qualora un gruppo di coltivatori prenda disposizione per rifornire un'unica impresa di trasformazione in base ad un contratto e purché i seminativi ritirati rappresentino almeno il 40 % del totale dei seminativi e soddisfino nel contempo, globalmente, le condizioni previste al secondo comma, secondo trattino, la percentuale supplementare del 20 % o più rispetto alla percentuale minima di cui al paragrafo 3, primo comma può essere soddisfatta dal gruppo nel suo complesso, anziché dalle singole aziende agricole. I contratti relativi a partite che possono beneficiare della restituzione alla produzione di cui all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 o dell'aiuto di cui all'articolo 11 ter dello stesso regolamento non danno diritto all'aiuto specifico. L'aiuto specifico è corrisposto durante il periodo di validità del contratto per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dalla prima fornitura di prodotti all'impresa di trasformazione a norma del contratto stesso. Un anno dopo l'effettiva applicazione del sistema da parte degli Stati membri, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio. Allora, se necessario, la Commissione presenta una proposta per modificare il sistema al fine di aumentarne l'efficacia, tenendo conto della reazione dei coltivatori e dell'industria di trasformazione, dell'efficienza economica e delle conseguenze ambientali del sistema, degli eventuali problemi in materia di controllo, in particolare per quanto riguarda i sottoprodotti e di qualunque altro aspetto pertinente. Al tempo stesso, sulla scorta dei risultati dei progetti dimostrativi, la Commissione esamina la possibilità di estendere il sistema ai prodotti diversi dai cereali. 5. Gli Stati membri determinano: a) l'importo dell'aiuto da versare per ettaro di seminativo ritirato, in base alle perdite di reddito derivanti dall'accantonamento, garantendo tuttavia che l'importo dell'aiuto sia sufficiente per essere efficace e da evitare una compensazione eccessiva. Essi determinano anche la forma di pagamento. L'importo massimo dell'aiuto è fissato a 606 ecu annui per ettaro; l'importo minimo è fissato a 100 ecu annui per ettaro. In casi eccezionali la Commissione può fissare l'importo massimo, secondo la procedura prevista all', a 700 ecu annui per ettaro. Ove venga concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, terzo comma, l'importo dell'aiuto viene adeguato in considerazione dell'entità ridotta della perdita di reddito; L'importo dell'aiuto specifico di cui al paragrafo 4, pagato per ettaro di terreno, è fissato in base ai criteri stabiliti nel primo comma. Il massimale è fissato al 70 % dell'aiuto di cui al primo comma. Per le superfici in questione, l'aiuto specifico sostituisce l'aiuto erogato nell'ambito del regime di ritiro; b) il periodo di riferimento di cui al paragrafo 2; c) l'impegno che il beneficiario deve sottoscrivere segnatamente in previsione di un controllo volto ad accertare che sulla totalità dell'azienda la superficie coltivata è effettivamente diminuita. 6. I produttori che ricevono, per i terreni ritirati un aiuto ai sensi del presente titolo non possono beneficiare per gli stessi terreni di un aiuto ai sensi dei titoli II e III. 7. I produttori che ritirano almeno il 30 % dei loro seminativi sono esentati, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilità di cui all' del regolamento (CEE) n. 2727/75 nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2 dello stesso regolamento. Il singolo agricoltore o il gruppo di agricoltori che soddisfa le condizioni dell'aiuto specifico previsto al paragrafo 4 e che ritira almeno il 40 % dei seminativi nell'ambito del sistema di ritiro, beneficia dell'esenzione dai prelievi di corresponsabilità per l'intero volume dei cereali forniti alle imprese di trasformazione. Questa esenzione non esclude l'eventuale applicazione dell'esenzione prevista al primo comma. Le modalità di applicazione di tali esenzioni sono adottate secondo la procedura prevista agli del regolamento (CEE) n. 2727/75. 8. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all', le modalità d'applicazione del presente titolo, in particolare: - la superficie minima da ritirare dalla produzione; - ove venga concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, terzo comma, il limite di densità del bestiame per ettaro di pascolo ed il tasso di riduzione dell'aiuto a norma del paragrafo 5, lettera a), secondo comma; - i criteri che gli Stati membri devono rispettare nella determinazione dell'aiuto; - i criteri per la definizione del beneficiario nonché per la fissazione del periodo di riferimento di cui al paragrafo 2; - le modalità relative alla concessione dell'aiuto specifico di cui al paragrafo 4 e in particolare quelle relative all'esclusione di determinate destinazioni, alle limitazioni da imporre in materia di sottoprodotti, alla determinazione delle superfici minime e massime che possono beneficiare dell'aiuto, ai contratti di consegna, ai controlli, compresi, se del caso, i controlli presso l'impresa di trasformazione, nonché alle sanzioni da applicarsi in caso di inosservanza degli obblighi previsti. 9. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che venga data adeguata pubblicità alle opportunità offerte dal regime di aiuti. TITOLO II Estensivazione della produzione
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2328:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo