Art. 25

In vigore dal 15 lug 1991
1. Gli Stati membri possono concedere agli imprenditori agricoli, compresi gli imprenditori beneficiari degli aiuti di cui al titolo I del presente regolamento o dell'aiuto di cui all' del regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che instaura un regime comunitario d'incoraggiamento della cessazione dell'attività agricola (;), modificato dal regolamento (CEE) n. 3808/89 ($), un aiuto all'imboschimento delle superfici agricole. L'aiuto all'imboschimento può inoltre essere concesso a qualsiasi altra persona e a qualsiasi associazione o cooperativa forestale o ente che effettui l'imboschimento delle superfici agricole. 2. Gli Stati membri possono concedere agli imprenditori agricoli che soddisfano le condizioni dell', paragrafo 1, lettera a) un aiuto agli investimenti per il miglioramento delle superfici boschive come la sistemazione di frangivento, fascie tagliafuoco, punti d'acqua e strade forestali. 3. Le spese di adeguamento del materiale agricolo per lavori di silvicoltura rientrano negli investimenti di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. Le spese effettive sostenute dagli Stati membri in applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono beneficiare del contributo del Fondo entro i limiti dei seguenti importi massimi imputabili: - 1 824 ecu/ettaro per l'imboschimento; - 702 ecu/ettaro per il miglioramento delle superfici boschive e la sistemazione di frangivento; - 1 404 ecu/ettaro per il rinnovamento e il miglioramento dei sughereti (foreste di querce sughere); - 18 053 ecu/chilometro di strade forestali; - 150,4 ecu/ettaro munito di fascia tagliafuoco e di punti d'acqua. Su richiesta motivata di uno Stato membro e nell'osservanza delle disponibilità di bilancio, la Commissione può, secondo la procedura prevista all', decidere l'aumento degli importi massimi per l'imboschimento, il miglioramento delle superfici boschive e il rinnovamento e il miglioramento dei sughereti nei limiti degli importi massimi di, rispettivamente, 3 000 ecu 1 200 ecu e 3 000 ecu. (;) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1. ($) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1.
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Art. 25 Regolamento (UE) 1991/2328 | Portale Normativo