Art. 21

In vigore dal 15 lug 1991
Al fine di contribuire all'introduzione o al mantenimento delle prassi di produzione agricola rispondenti alle esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o della conservazione dello spazio naturale e del paesaggio, contribuendo in tal modo all'adeguamento e all'orientamento delle produzioni agricole secondo il fabbisogno dei mercati e tenendo conto delle conseguenti perdite di reddito degli agricoltori, gli Stati membri possono istituire un regime di aiuto specifico in zone particolarmente sensibili sotto questi profili.
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Art. 21 Regolamento (UE) 1991/2328 | Portale Normativo