Art. 24
In vigore dal 15 lug 1991
L'importo massimo del premio annuo per ettaro di cui all', imputabile al Fondo, è fissato a 150,4 ecu per singolo ettaro oggetto dell'impegno di cui all'.
TITOLO VIII Misure forestali nelle aziende agricole
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2328:oj#art-24