Art. 51

In caso di modifica del contratto di trasporto in virtù della quale termina:

In vigore dal 27 mar 1987
- all'interno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all'esterno di questa, - all'esterno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all'interno di questa, l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza. In caso di modifica del contratto di trasporto in virtù della quale un trasporto termina all'interno dello Stato membro di partenza, l'esecuzione del contratto modificato è subordinata alle condizioni che saranno state stabilite dall'amministrazione doganale di questo Stato membro. In tutti gli altri casi, l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato; essa informa immediatamente l'ufficio di partenza dell'avvenuta modifica. Circolazione delle merci fra gli Stati membri Posizione doganale delle merci - Rilevazioni - Dispensa dalla presentazione del bollettino di consegna all'ufficio di partenza
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