Art. 49
In vigore dal 27 mar 1987
Se alcune formalità doganali debbono essere espletate durante il percorso effettuato per via diversa da quella ferroviaria fino alla stazione di partenza o durante il percorso effettuato per via diversa da quella ferroviaria dalla stazione di destinazione, il «bollettino di consegna - transito comunitario» deve riferirsi soltanto ad un unico grande conteni-
tore.
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