Art. 44
In vigore dal 27 mar 1987
Le formalità relative alle procedure del transito comunitario sono semplificate conformemente alle disposizioni degli articoli da 45 a 60 e 61, paragrafi 3 e 4, per i trasporti di merci che le amministrazioni ferroviarie effettuano mediante grandi contenitori, per il tramite d'imprese di trasporto, scortati da un bollettino di consegna del modello appositamente concepito per essere utilizzato come documento di transito comunitario e denominato, ai fini del presente regolamento, «bollettino di consegna - transito comunitario». Detti trasporti comportano, se del caso, l'inoltro di queste spedizioni a cura delle imprese di trasporto mediante mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia, nel paese di spedizione fino alla stazione di partenza, e nel paese di destinazione dalla stazione di destinazione, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere effettuato durante il percorso tra queste due stazioni.
Definizioni
Storico versioni
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