Art. 47

In vigore dal 27 mar 1987
1. Nei singoli Stati membri, l'impresa di trasporto - tramite il suo o i suoi rappresentanti - tiene a disposizione dell'amministrazione doganale nel suo o nei suoi centri contabili o in quelli del (dei) suo (suoi) rappresentante(i) nazionale(i) le relative scritture per permettere eventuali controlli. 2. Su richiesta delle autorità doganali, l'impresa di trasporto o il suo o i suoi rappresentanti nazionali comunicano loro senza indugio tutti i documenti, scritture contabili e informazioni relative alle spedizioni effettuate o in corso, di cui dette autorità vorrebbero essere informate. 3. L'impresa di trasporto o il suo (i suoi) rappresentante(i) nazionale(i) informano: a) gli uffici doganali di destinazione dei «bollettini di consegna - transito comunitario» il cui esemplare n. 1 le sia pervenuto senza il visto doganale; b) gli uffici doganali di partenza dei «bollettini di consegna - transito comunitario» il cui esemplare n. 1 non le sia stato restituito e nei confronti dei quali non le sia stato possibile determinale se la spedizione sia stata regolar- mente presentata all'ufficio doganale di destinazione, oppure, in caso di applicazione dell', se la spedizione abbia lasciato la Comunità a destinazione di un paese terzo. Obbligato principale
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