Art. 50
In vigore dal 27 mar 1987
L'impresa di trasporto provvede affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'utilizzazione di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato VIII. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna - transito comunitario e sul (sui) grande(i) contenitore(i).
Modifica del contratto di trasporto
Storico versioni
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