Art. 54
In vigore dal 27 mar 1987
1. L'impresa di trasporto consegna all'ufficio doganale di destinazione gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 3A del «bollettino di consegna - transito comunitario».
2. L'ufficio di destinazione restituisce senza indugio all'impresa di trasporto gli esemplari n. 1 e n. 2, dopo averli vistati e conserva l'esemplare n. 3A.
Trasporto di merci a destinazione o in provenienza da paesi terzi
Trasporti a destinazione di paesi terzi
Storico versioni
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