Art. 59
In vigore dal 27 mar 1987
1. Per la rilevazione statistica del transito, le amministrazioni ferroviarie forniscono al servizio che nello Stato membro di partenza è competente per le statistiche del commercio estero le informazioni necessarie relative ad ogni operazione di transito comunitario per la quale, ai sensi degli , esse acquistano la veste di obbligato principale.
2. Fino a quando non sarà stabilita una procedura comunitaria per l'applicazione del paragrafo 1 e ai fini della trasmissione delle informazioni al servizio competente per le statistiche del commercio estero negli Stati membri diversi da quello di partenza, il cui territorio è attraversato in occasione di una determinata operazione di transito comunitario, ogni Stato membro stabilisce le modalità secondo le quali l'amministrazione ferroviaria nazionale fornisce le informazioni necessarie al servizio nazionale competente.
3. Qando si tratta di trasporti mediante grandi contenitori di cui agli articoli da 44 a 58, ogni Stato membro può stabilire che le informazioni previste ai paragrafi 1 e 2 devono riguardare anche il trasporto su strada, all'interno dello Stato membro in questione, fino alla stazione di partenza o dalla stazione di destinazione; queste informazioni specificano, in particolare, le operazioni di trasbordo cui detti trasporti hanno dato luogo.
4. Le amministrazioni ferroviarie non possono esigere che lo speditore fornisca, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, oltre alle informazioni figuranti nella lettera di vettura internazionale o nel bollettino di spedizione colli espressi
internazionale o nel «bollettino di consegna - transito comunitario» informazioni complementari, tranne la designazione del paese di spedizione/esportazione e quella del paese di destinazione delle merci trasportate.
Altre disposizioni
Disposizioni del regolamento (CEE) n. 222/77 non applicabili
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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