Art. 32

In vigore dal 27 mar 1987
1. L'amministrazione ferroviaria che accetta di trasportare la merce accompagnata dalla lettera di vettura internazionale o dal bollettino di spedizione colli espressi internazionale acquista la veste, per tale operazione, di obbligato principale. 2. L'amministrazione ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunità acquista la veste di obbligato principale per le operazioni relative alle merci che l'amministrazione ferroviaria di un paese terzo ha accettato di trasportare. Etichetta
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