Art. 33
In vigore dal 27 mar 1987
Le amministrazioni ferroviarie fanno in modo che i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'utilizzazione di etichette munite di un pittogramma, il cui modello figura nell'allegato VIII.
Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura internazionale o sul bollettino di spedizione colli espressi internazionale nonché sul vagone, quando si tratta di un carico completo, o sul (sui) collo(i) negli altri casi.
Modifica del contratto di trasporto
Storico versioni
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