Art. 28
Le disposizioni del presente titolo:
In vigore dal 27 mar 1987
a) non ostano all'applicazione delle disposizioni degli articoli da 10 a 14 del regolamento (CEE) n. 223/77;
b) non pregiudicano affatto gli obblighi riguardanti le formalità relative, secondo il caso, ai regimi di spedizione, di esportazione, o a qualsiasi altro regime nello Stato membro di destinazione.
CAPITOLO I
PROCEDURE DEL TRANSITO COMUNITARIO PER
LE MERCI TRASPORTATE PER FERROVIA
Disposizioni generali relative ai trasporti ferroviari
Generalità
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1062:oj#art-28