Art. 28

Le disposizioni del presente titolo:

In vigore dal 27 mar 1987
a) non ostano all'applicazione delle disposizioni degli articoli da 10 a 14 del regolamento (CEE) n. 223/77; b) non pregiudicano affatto gli obblighi riguardanti le formalità relative, secondo il caso, ai regimi di spedizione, di esportazione, o a qualsiasi altro regime nello Stato membro di destinazione. CAPITOLO I PROCEDURE DEL TRANSITO COMUNITARIO PER LE MERCI TRASPORTATE PER FERROVIA Disposizioni generali relative ai trasporti ferroviari Generalità
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