Art. 23
In vigore dal 27 mar 1987
Le disposizioni degli non sono applicabili quando le merci sono dichiarate per l'esportazione fuori della Comunità e viene fornita la prova all'ufficio doganale presso cui le formalità di esportazione sono espletate che l'atto amministrativo che le libera dalla restrizione prevista nei loro confronti è stato compiuto, che la tassa o l'imposizione dovuta è stata pagata ovvero che, tenuto conto della loro situazione, tali merci possono lasciare senz'altra formalità il territorio della Comunità.
Costituzione di una garanzia
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