Art. 27

In vigore dal 27 mar 1987
Nel caso in cui le merci di cui all', paragrafo 1 circolanti nelle condizioni di cui all', anche per via aerea, non siano reintrodotte nella Comunità nel termine stabilito esse devono considerarsi irregolarmente esportate verso un paese terzo dallo Stato membro dal quale sono state spedite, a meno che non sia provato ch'esse sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito. TITOLO IV MISURE DI SEMPLIFICAZIONE Norme fatte salve dal presente titolo
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