Art. 29

Le formalità relative alle procedure del transito comunitario sono semplificate conformemente alle disposizioni degli

In vigore dal 27 mar 1987
articoli da 30 a 43 e 59, 60 e 61 per i trasporti di merci effettuati dalle amministrazioni ferroviarie con la lettera di vettura internazionale (CIM) o con il bollettino di spedizione colli espressi internazionali (TIEx). Valore giuridico dei documenti utilizzati
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