Art. 26

In vigore dal 27 mar 1987
Quando le merci non sono immesse in consumo subito dopo il loro arrivo nell'ufficio di destinazione, spetta a quest'ultimo ufficio prendere le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione delle misure previste nei loro confronti, di cui all', paragrafo 2. Merci non reintrodotte nella Comunità
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