Art. 20

In vigore dal 27 mar 1987
1. Il presente titolo stabilisce le condizioni in cui circolano nella stessa Comunità le merci la cui esportazione fuori della stessa è vietata, assoggettata a restrizioni, a una tassa o altra imposizione. 2. Tuttavia, queste disposizioni si applicano unicamente se la misura che istituisce il divieto, la restrizione, la tassa o qualsiasi altra imposizione, ne ha previsto l'applicazione, fatte salve le disposizioni particolari che tale misura può comportare. 3. Le disposizioni del presente titolo non sono applicabili quando il trasporto delle merci all'interno della Comunità interessa unicamente il territorio di uno Stato membro. Formalità da espletare nell'ambito di una procedura di transito comunitario
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1062:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo