Art. 17

In vigore dal 27 mar 1987
1. L'accettazione dell'impegno del garante da parte dell'ufficio doganale dove è costituita la garanzia di cui all' - denominato «ufficio di garanzia» - comporta per il garante stesso l'autorizzazione a rilasciare, alle condizioni stabilite nell'atto costitutivo della garanzia, il certificato o i certificati di garanzia forfettaria richiesti a persone che intendono effettuare, da un ufficio di partenza di loro scelta e in qualità di obbligati principali, un'operazione di transito comunitario. Il garante può rilasciare certificati di garanzia forfettaria: - non validi per un'operazione di transito comunitario concernente merci figuranti nell'elenco di cui all'allegato VII, e - utilizzabili nel numero massimo di sette certificati per mezzo di trasporto, in conformità dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77, per merci diverse da quelle di cui al primo trattino. A tal fine, il garante fa figurare in diagonale, sul certificato o sui certificati di garanzia forfettaria che rilascia, in lettere maiuscole, una delle seguenti diciture: - VALIDEZ LIMITADA; APLICACIÓN DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO (CEE) Ng 1062/87 - BEGRAENSET GYLDIGHED - ARTIKEL 17, STK. 1, ANDET AFSNIT, I FORORDNING (EOEF) Nr. 1062/87 - BESCHRAENKTE GELTUNG - ANWENDUNG VON ARTIKEL 17 ABSATZ 1 ZWEITER UNTERABSATZ DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 1062/87 - ÐAAÑÉÏÑÉÓÌAAÍÇ ÉÓ×ÕÓ: AAOEÁÑÌÏÃÇ ÔÏÕ ÁÑÈÑÏÕ 17 ÐÁÑÁ×ÑÁOEÏÓ 1 AEAAÕÔAAÑÏ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÕ (AAÏÊ) áñéè. 1062/87 - LIMITED VALIDITY - APPLICATION OF SECOND SUBPARAGRAPH OF ARTICLE 17 (1) OF REGULATION (EEC) N° 1062/87 - VALIDITÉ LIMITÉE - APPLICATION DE L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 1 DEUXIÈME ALINÉA DU RÈGLEMENT (CEE) Ng 1062/87 - VALIDITÀ LIMITATA - APPLICAZIONE DELL', PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1062/87 - BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 17, LID 1, TWEEDE ALINEA, VAN VERORDENING (EEG) nr. 1062/87 - VALIDADE LIMITADA; APLICAÇÃO DO SEGUNDO PARÁGRAFO DO N°. 1 DO ARTIGO 17g. DO REGULAMENTO (CEE) Ng. 1062/87 Lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia notifica senza indugio agli altri Stati membri la rescissione di un contratto di garanzia. 2. La responsabilità del garante è impegnata fino alla concorrenza di 7 000 ECU per ogni certificato di garanzia forfettaria. 3. Ferme restando le disposizioni previste al paragrafo 1, secondo e terzo comma e all', ogni certificato di garanzia forfettaria permette all'obbligato principale di effettuare un'operazione di transito comunitario. Il certificato consegnato all'ufficio di partenza viene ivi conservato. Aumento della garanzia; conversione dell'ECU
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