Art. 16

In vigore dal 27 mar 1987
1. Quando una persona fisica o giuridica intende costituirsi garante alle condizioni di cui agli e secondo le modalità di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 222/77, la costituzione della garanzia deve formare oggetto di un atto conforme al modello III figurante nell'allegato di detto regolamento. 2. Quando lo esigano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi, ogni Stato membro può autorizzare una diversa stesura dell'atto costitutivo della garanzia, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto al paragrafo 1. Certificati di garanzia
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