Art. 11
In vigore dal 27 mar 1987
Ogni Stato membro ha la facoltà di designare uno o più organismi centrali cui i documenti devono essere rinviati dagli uffici doganali competenti dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri che hanno designato a questo effetto tali organismi ne informano la Commissione, precisando il tipo di documenti che devono essere rinviati. La Commissione ne dà notizia agli altri Stati membri.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE
GARANZIA GLOBALE
Certificati di garanzia
Persone abilitate
Storico versioni
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