Art. 7
In vigore dal 27 mar 1987
1. Può essere utilizzata come distinta di carico soltanto la faccia anteriore del formulario.
2. Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine.
3. Ogni articolo deve, all'occorrenza, essere seguito dalle menzioni speciali previste dalla normativa comunitaria, in particolare, in materia di politica agricola comune, dall'indicazione dei documenti presentati, dei certificati e delle autorizzazioni.
4. Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi altra aggiunta.
Semplificazioni
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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