Art. 4
In vigore dal 27 mar 1987
Fatte salve le misure di semplificazione eventualmente applicabili, il documento doganale di spedizione o di rispedizione delle merci verso un altro Stato membro o il documento doganale di esportazione o di riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità o qualsiasi documento di effetto equivalente deve essere presentato all'ufficio di partenza con la dichiarazione di transito comunitario cui si riferisce.
Ai fini suddetti, possono essere raggruppate in un unico formulario la dichiarazione di spedizione o di rispedizione o la dichiarazione di esportazione o di riesportazione, da un lato, e la dichiarazione di transito comunitario, dall'altro.
Distinte di carico
Utilizzazione delle distinte di carico
Spedizioni varie
Storico versioni
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