Art. 2

In vigore dal 27 mar 1987
1. Per i formulari delle distinte di carico, degli avvisi di passaggio e delle ricevute è utilizzata una carta collata per scritture del peso di almeno 40 g/m$ e la sua resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. 2. Per i formulari dei certificati di garanzia forfettaria è utilizzata una carta collata per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 55 g/m$. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. 3. Per i formulari dei certificati di garanzia è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 g/m$. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato di colore verde che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. 4. La carta di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è di colore bianco, salvo per quanto concerne le distinte di carico di cui all', paragrafo 2, per le quali il colore della carta è a scelta degli interessati. 5. Il formato dei formulari è di: a) 210 × 297 mm per le distinte di carico; è ammessa una tolleranza per quanto riguarda la lunghezza di al massimo 5 mm in meno e 8 mm in più; b) 210 × 148 mm per gli avvisi di passaggio e i certificati di garanzia; c) 148 × 105 mm per le ricevute e i certificati di garanzia forfettaria. 6. Le dichiarazioni e i documenti devono essere redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza. Queste disposizioni non si applicano ai certificati di garanzia forfettaria. Ove necessario, le autorità competenti di un altro Stato membro in cui le dichiarazioni e i documenti devono essere presentati possono chiedere la traduzione di tali dichiarazioni e documenti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di quest'ultimo. Per quanto riguarda il certificato di garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità competenti dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia. 7. I formulari del certificato di garanzia forfettaria devono essere corredati di una dicitura che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione. Il certificato di garanzia forfettaria reca, inoltre, un numero di serie che lo contraddistingue. 8. È compito degli Stati membri provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati di garanzia. Ogni certificato porta un numero che lo contraddistingue. 9. I formulari del certificato di garanzia e dei certificati di garanzia forfettaria devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. I formulari delle distinte di carico, dell'avviso di passaggio e della ricevuta possono essere compilati sia a macchina, sia con un procedimento meccanografico o affine, sia a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. I formulari non devono contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e appositamente vistata dalle autorità competenti. CAPITOLO II UTILIZZAZIONE DEI FORMULARI Dichiarazioni T 1 et T 2 Descrizione e utilizzazione Spedizioni composite
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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