Art. 6
Le distinte di carico recano:
In vigore dal 27 mar 1987
a) l'intestazione «distinta di carico»;
b) un riquadro di 70 × 55 mm, diviso in una parte superiore di 70 × 15 mm destinata a ricevere la sigla «T» seguita da una della diciture di cui all', paragrafo 2 e una parte inferiore di 70 × 40 mm destinata a ricevere le indicazioni di cui all', paragrafo 4;
c) nell'ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è redatta come segue:
- numero d'ordine,
- marche, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci,
- paese di spedizione/esportazione,
- massa lorda in chilogrammi,
- spazio riservato alla dogana.
Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia, la colonna intestata «spazio riservato alla dogana» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).
Compilazione
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1062:oj#art-6