Art. 3
In vigore dal 27 mar 1987
1. Gli esemplari che compongono i formulari su cui vengono compilate le dichiarazioni di transito comunitario sono descritti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2855/85.
2. Quando le merci circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno l'obbligato principale deve apporre la sigla «T 1» nella sottocasella di destra della casella 1 del formulario corrispondente al modello figurante negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 679/85. Qualora vengano utilizzati formulari complementari, l'obbligato principale appone la sigla «T 1 bis» nella sottocasella di destra della casella 1 di uno o più formulari corrispondenti al modello figurante negli allegati III e IV del predetto regolamento.
Quando, in applicazione di quanto disposto all', paragrafo 2 in fine, del regolamento (CEE) n. 679/85, i formulari complementari utilizzati corrispondono al modello figurante negli allegati I o II del succitato regolamento, la sigla «T 1 bis» viene apposta nella sottocasella di destra della casella 1 di detti formulari.
Quando le merci circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno l'obbligato principale appone la sigla «T 2» nella sottocasella di destra della casella 1 del formulario corrispondente al modello figurante negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 679/85. Qualora vengano utilizzati formulari complementari, l'obbligato principale appone la sigla «T 2 bis» nella sottocasella di destra della casella 1 di uno o più formulari corrispondenti al modello figurante negli allegati III e IV del predetto regolamento.
Quando, in applicazione di quanto disposto all', paragrafo 2, in fine, del regolamento (CEE) n. 679/85, i formulari complementari utilizzati corrispondono al modello di formulario figurante negli allegati I o II del succitato regolamento, la sigla «T 2 bis» viene apposta nella sottocasella di destra della casella 1 di detti formulari.
3. Per le spedizioni concernenti contemporaneamente merci di cui all' paragrafo 2 e all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 222/77, i documenti complementari corrispondenti al modello che figura negli allegati III e IV o eventualmente negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 679/85, corredati, rispettivamente, della sigle «T 1 bis» o «T 2 bis» possono essere allegati ad uno stesso formulario corrispondente al modello figurante negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 679/85. In tal caso, la sigla «T» deve essere apposta nella sottocasella di
destra della casella 1 di quest'ultimo formulario e lo spazio vuoto interno a questa sigla «T» va sbarrato; inoltre, i riquadri 32 «Articolo n.», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e 44 «Menzioni speciali, Documenti presentati, Certificati ed autorizzazioni» devono essere sbarrati. Un riferimento ai numeri d'ordine dei documenti complementari recanti la sigla «T 1 bis» e dei documenti complementari recanti la sigla «T 2 bis» è apposto nella casella 31 «Colli e descrizione delle merci» del formulario utilizzato corrispondente al modello figurante negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 679/85.
4. Nei casi in cui una delle sigle di cui al paragrafo 2 non sia stata apposta nella sottocasella di destra della casella 1 del formulario utilizzato o quando, nel caso di spedizioni concernenti contemporaneamente merci di cui all', paragrafo 2 e all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 222/77, le disposizioni di cui al paragrafo 3 e all', paragrafo 7 non siano state rispettate, le merci trasportate con tali documenti sono considerate circolare vincolate alla procedura del transito comunitario esterno.
Presentazione congiunta della dichiarazione di
spedizione o di esportazione e della dichiarazione
di transito comunitario
Storico versioni
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