Art. 1

In vigore dal 27 mar 1987
1. I formulari su cui vengono compilate le dichiarazioni di transito comunitario debbono essere conformi ai modelli figuranti negli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 679/85. Queste dichiarazioni sono compilate secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2855/85 e dagli del presente regolamento. Esse sono utilizzate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 222/77 e, se del caso, del regolamento (CEE) n. 678/85. 2. Nelle condizioni di cui agli articoli da 5 a 9 e all' le distinte di carico conformi al modello figurante nell'allegato I possono essere utilizzate come parti descrittive delle dichiarazioni di transito comunitario. Questa utilizzazione non pregiudica affatto gli obblighi concernenti le formalità relative, secondo il caso, ai regimi di spedizione, di esportazione, o a qualsiasi altro regime nello Stato membro di destinazione, nonché quelli relativi ai formulari che vi si riferiscono. yAE3. Il forMulario su cui è redatto l'avviso di passaggio ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 222/77, deve essere conforme al modello figurante nell'allegato II. 4. Il formulario su cui è redatta la ricevuta attestante la presentazione all'ufficio di destinazione di un documento di transito comunitario e della spedizione alla quale si riferisce deve essere conforme al modello figurante nell'allegato III. Tuttavia, per quanto riguarda il documento di transito comunitario, la ricevuta può essere redatta sul modello figurante a tergo, in basso, dell'esemplare per il rinvio di detto documento. La ricevuta è rilasciata ed utilizzata conformemente alle disposizioni dell'. 5. Il formulario su cui è redatto il certificato di garanzia previsto all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 222/77 deve essere conforme al modello figurante nell'allegato IV. Il certificato di garanzia è rilasciato ed utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli da 12 a 15. 6. Il formulario su cui è redatto il certificato di garanzia forfettaria deve essere conforme al modello figurante nell'allegato V. Tuttavia, le indicazioni contenute a tergo di questo modello possono figurare sul recto, in alto, prima dell'indicazione dell'organismo emittente, restando inalterate le indicazioni successive. Il certificato di garanzia forfettaria è rilasciato ed utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli da 16 a 19. 7. Il documento di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 678/85, che serve a comprovare il carattere comunitario delle merci che non circolano vincolate al regime del transito comunitario interno, è redatto su un formulario conforme all'esemplare n. 4 del modello di formulario figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 679/85, o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante nell'allegato II del predetto regolamento. Se del caso, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante, rispettivamente, negli allegati III e IV del regolamento (CEE) n. 679/85. Quando si applichino le disposizioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 679/85, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante, rispettivamente, negli allegati I e II del predetto regolamento. L'interessato appone la sigla T 2 L nella sottocasella di destra della casella 1 del formulario conforme all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante, rispettivamente, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 679/85. Qualora vengano utilizzati formulari complementari, l'interessato appone la sigla T 2 L bis nella sottocasella di destra della casella 1 del formulario conforme all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante, rispettivamente, negli allegati I e III oppure II e IV del predetto regolamento. Questo documento che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è denominato «Documento COM T 2 L», è rilasciato ed utilizzato conformemente alle disposizioni del titolo V. 8. Il modello dell'etichetta gialla di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77 figura nell'allegato VI. G Stampa e compilazione dei formulari
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