Art. 48

In vigore dal 27 mar 1987
1. Per i trasporti di cui all', accettati dall'impresa di trasporto in uno Stato membro, l'amministrazione ferroviaria di questo Stato membro diviene l'obbligato principale. 2. Per i trasporti di cui all', accettati dall'impresa di trasporto in un paese terzo, l'amministrazione ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunità diviene l'obbligato princi- pale. Formalità doganali nel corso di un trasporto diverso da quello ferroviario
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