Art. 45

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 44 a 60 e 61, paragrafi 3 e 4, s'intende:

In vigore dal 27 mar 1987
1) per «impresa di trasporto», un'impresa che le amministrazioni ferroviarie hanno costituito in forma di società, di cui esse sono le associate, per effettuare trasporti di merci mediante grandi contenitori avvalendosi del bollettino di consegna; 2) per «grande contenitore», un mezzo di trasporto: - di carattere permanente; - appositamente concepito per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico, con uno o più mezzi di trasporto; - concepito per essere assicurato e/o manipolato facilmente; - preparato per poter essere suggellato con ogni garanzia, qualora l'applicazione dell' renda necessario il suo suggellamento; - di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia di almeno 7 m$; 3) per «bollettino di consegna - transito comunitario», il documento che concreta il contratto con il quale l'impresa di trasporto provvede ad inoltrare, dalla sede dello speditore a quella del destinatario, uno o più grandi contenitori in traffico internazionale. Il bollettino di consegna - transito comunitario è munito, nell'angolo superiore destro, di un numero d'ordine che ne permette l'identificazione. Detto numero è composto di sei cifre separate in due gruppi uguali dalle lettere TR. Il bollettino di consegna - transito comunitario è composto dei seguenti esemplari, che si presentano, nell'ordine della loro numerazione, come segue: n. 1: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto, n. 2: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di destinazione, n. 3A: esemplare per la dogana, n. 3B: esemplare per il destinatario, n. 4: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto, n. 5: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di partenza, n. 6: esemplare per lo speditore. Ciascun esemplare del bollettino di consegna - transito comunitario, eccetto l'esemplare n. 3A, ha un bordo sulla destra, di colore verde della larghezza di circa 4 cm; 4) per «distinta dei grandi contenitori», qui di seguito chiamata «distinta», il documento allegato ad un bollettino di consegna - transito comunitario di cui fa parte integrante, destinato a coprire la spedizione di parecchi grandi contenitori da una stessa stazione di partenza verso una stessa stazione di destinazione, dal momento che le formalità doganali dovranno essere effettuate in dette stazioni. Il numero di distinte è indicato nella casella riservata alla designazione dei documenti allegati al «bollettino di consegna - transito comunitario». Inoltre, il numero di serie del bollettino di consegna - transito comunitario corrispondente deve essere indicato nell'angolo superiore destro di ciascuna distinta. Valore giuridico del documento utilizzato
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