Art. 53
In vigore dal 27 mar 1987
L'identificazione delle merci avviene in conformità delle disposizioni dell' del regolamento (CEE) n. 222/77. Tuttavia, nel caso in cui conformemente all', paragrafo 6, il «bollettino di consegna - transito comunitario» non venga presentato all'ufficio di partenza, la
dogana non procede, in generale, al suggellamento dei grandi contenitori, tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dalle amministrazioni ferroviarie. In caso di apposizioni di suggelli doganali, questi sono menzionati nella casella riservata alla dogana degli esemplari n. 3A e n. 3B del «bollettino di consegna - transito comunitario».
Utilizzazione dei diversi esemplari del bollettino di consegna
Storico versioni
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