Art. 57
In vigore dal 27 mar 1987
1. Quando un trasporto inizia e deve concludersi all'esterno della Comunità, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono quelli indicati rispettivamente all', paragra-
fo 1 e all', paragrafo 2.
2. Negli uffici di partenza e di destinazione non viene espletata alcuna formalità.
Posizione doganale delle merci in provenienza da paesi terzi o in transito
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