Art. 57

In vigore dal 27 mar 1987
1. Quando un trasporto inizia e deve concludersi all'esterno della Comunità, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono quelli indicati rispettivamente all', paragra- fo 1 e all', paragrafo 2. 2. Negli uffici di partenza e di destinazione non viene espletata alcuna formalità. Posizione doganale delle merci in provenienza da paesi terzi o in transito
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