Art. 61

In vigore dal 27 mar 1987
1. Le disposizioni degli articoli da 29 a 43 non escludono la possibilità di ricorrere alle procedure definite nel regolamento (CEE) n. 222/77. In tal caso, sono comunque applicabili le disposizioni degli . 2. Nel caso di cui al paragrafo 1 occorre apporre un chiaro riferimento al(ai) documento(i) di transito comunitario utilizzato(i) al momento della compilazione della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionali rispettivamente nella casella 32 o nella casella 20 di questi documenti. Tale riferimento deve comportare l'indicazione della specie, dell'ufficio di rilascio, della data e del numero del (dei) documento(i) utilizzato(i). Inoltre, l'esemplare n. 2 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionali deve recare il visto dell'amministrazione ferroviaria dalla quale dipende l'ultima stazione interessata dall'operazione di transito comunitario. Tale amministrazione vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal(dai) documento(i) di transito comunitario al(ai) quale(i) è fatto riferimento. 3. Le disposizioni degli articoli da 44 a 58 escludono la possibilità di utilizzare le procedure definite dal regolamento (CEE) n. 222/77. 4. Quando un'operazione di transito comunitario è effettuata con un bollettino di consegna - transito comunitario, secondo le disposizioni degli articoli da 44 a 58, la lettera di vettura internazionale utilizzata nel quadro di questa operazione è esclusa dal campo di applicazione degli articoli da 29 a 43 e da 45 a 61, paragrafi 1 e 2. Nella casella 32 della lettera di vettura internazionale deve essere indicato, in modo visibile, un riferimento al bollettino di consegna - transito comunitario. Detto riferimento deve comportare, tra l'altro, l'indicazione «bollettino di consegna», seguita dal numero di serie. CAPITOLO II SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ DA ESPLETARE NEGLI UFFICI DI PARTENZA E DI DESTINAZIONE Generalità
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