Art. 56

In vigore dal 27 mar 1987
1. Quando un trasporto inizia all'esterno della Comunità e deve concludersi all'interno di questa, l'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nella Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza. Nell'ufficio di partenza non viene espletata alcuna formalità. 2. L'ufficio doganale presso il quale le merci sono ripresentate assolve la funzione di ufficio di destinazione. Le formalità di cui all' vanno espletate nell'ufficio di destinazione. Trasporti in transito nella Comunità
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