Art. 52

In vigore dal 27 mar 1987
1. Quando un trasporto inizia e deve concludersi all'interno della Comunità, il bollettino di consegna - transito comunitario va presentato all'ufficio di partenza. 2. Per le merci di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77, l'ufficio di partenza indica sugli esemplari n. 2, n. 3A e n. 3B del «bollettino di consegna - transito comunitario» che le merci alle quali esso si riferisce circolano vincolate al regime del transito comunitario esterno. A tal fine esso appone in modo visibile nel riquadro riservato alla dogana degli esemplari n. 2, n. 3A e n. 3B del «bollettino di consegna - transito comunitario», la sigla «T 1». 3. Quando uno o parecchi grandi contenitori il cui trasporto è accompagnato da un «bollettino di consegna - transito comunitario» contengono merci di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77 e il o gli altri grandi contenitori contengono esclusivamente merci di cui all', paragrafo 3 di tale regolamento, nella casella riservata alla dogana degli esemplari n. 2, n. 3A e n. 3B del bollettino di consegna - transito comunitario, in corrispondenza della sigla «T 1» l'ufficio di partenza deve indicare un riferimento al o ai grandi contenitori contenenti le merci di cui all', paragrafo 2 del regolamento citato. 4. Qualora, nel caso di cui al paragrafo 3, sia fatto uso delle distinte di grandi contenitori, devono essere compilate distinte separate, da una parte, per i contenitori che contengono le merci di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77 e, dall'altra, per i contenitori che contengono esclusivamente le merci di cui all', paragrafo 3 di detto regolamento. Ad ogni distinta deve essere attribuito un numero d'ordine che ne permetta l'identificazione. Un riferimento al(ai) numero(i) di ordine della o delle distine dei grandi contenitori che contengono le merci di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77 deve essere apposto dall'ufficio di partenza nel riquadro riservato alla dogana degli esemplari n. 2, n. 3A e n. 3B del «bollettino di consegna - transito comunitario» in corrispondenza della sigla T 1. 5. Tutti gli esemplari del bollettino di consegna - transito comunitario vengono restituiti all'interessato. 6. Ogni Stato membro ha la facoltà di decidere che le merci di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 222/77 possano essere vincolate, alle condizioni da esso stabilite, al regime del transito comunitario interno, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza il bollettino di consegna - transito comunitario relativo a queste merci. Tuttavia, tale dispensa della presentazione non può essere concessa quando si tratti di «bollettini di consegna - transito comunitario» predisposti per merci nei confronti delle quali è prevista l'applicazione delle disposizioni del titolo III. 7. Il bollettino di consegna - transito comunitario deve essere presentato all'ufficio doganale, in appresso denominato «ufficio di destinazione», dove le merci formano oggetto di una dichiarazione per la loro immissione in consumo o vengono assegnate ad un altro regime doganale. Misure d'identificazione
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